La seta fu dal Cinquecento all’Ottocento
una delle colonne portanti dell’economia luciese, basata anche e soprattutto
sulla produzione olearia ed in parte su quella vinicola. E probabilmente fu
tale anche nel Medioevo, anche se allo stato attuale delle ricerche non vi sono
fonti che possano attestare una massiccia diffusione della coltivazione dei
gelsi, dell’allevamento del baco da seta e della conseguente produzione serica
in epoca antecedente l’età moderna.
Che la produzione di sete
gregge fosse assai fiorente sul finire del Cinquecento emerge senza alcun
dubbio da una nutrita serie d’incartamenti custodita presso l’Archivio Storico
comunale. Si tratta della controversia legale sorta tra l’organo periferico
dell’amministrazione finanziaria statale, il baiulo di S. Lucia, ed un mercante
genovese, Sebastiano Oliva Cattaneo, che nel marzo 1580 aveva incaricato un
intermediario luciese, il maestro falegname Conforto Nocito, al fine d’incettare
nel territorio comunale della stessa S. Lucia un imponente quantitativo di sete
gregge. Il Nocito venne coadiuvato a sua
volta da Girolamo Patti, che trasportò sino a Messina l’imponente partita
acquistata nelle alture luciesi, ben 1.711 libbre (pari a circa mezza
tonnellata) di «sita cruda di manganello», un prodotto semilavorato pazientemente
estratto dai bozzoli impiegando un rudimentale
ordigno rotante, il manganello appunto, che permetteva di ricavare un prodotto
già portato ad una fase di iniziale finitura. Seta greggia, dunque, che giunta
alla fiera di Messina, era l’agosto del 1580, fu presto imbarcata in quel porto
sulle galere in partenza alla volta di Genova, previa stipula di apposita
polizza (“securtà”) destinata ad assicurare l’intero carico.
Dall’interessante
documentazione emerge dunque un fiorente commercio di esportazione verso i
mercati genovesi, i quali assorbivano già da tempo la seta greggia prodotta dai
Luciesi. Ne fa fede una dichiarazione redatta da Giovanni Battista Crisafi,
baiulo di S. Lucia, il quale era in grado di provare che i mercanti «genuisi haveri sempri pagatu in quista
terra» i diritti doganali ogni qual volta procedevano all’acquisto di sete
gregge, contrariamente a Sebastiano Oliva Cattaneo che invece si era sottratto
al versamento doganale a favore dell’erario sulla base di un privilegio che lo esentava
in quanto in possesso dello status di cittadino messinese, status - contestato
tuttavia dal baiulo luciese - che appunto lo avrebbe esentato dal versamento di
gabelle e diritti doganali, ivi inclusi quelli dovuti al baiulo Crisafi. Ne
nacque un’aspra lite tra baiulo, da una parte, e mercante genovese, con lo
status di cittadino messinese, dall’altra.
Una lite che in un primo tempo sembrò dare ragione al baiulo, il quale
nelle more del giudizio pendente innanzi il Tribunale del Real Patrimonio
incassò dal viceré Marco Antonio Colonna l’utile risultato di introitare
comunque i diritti doganali prescindendo dall’applicazione di qualsivoglia
esenzione.
L’Oliva Catteneo da parte sua
non restò comunque a guardare e chiamò a testimoniare alcuni suoi colleghi
genovesi. Come Domenico Donato e Francesco Rivarola, quest’ultimo divenuto
anch’egli cittadino messinese. Il Rivarola peraltro citò, a sostegno delle
ragioni dell’Oliva Cattaneo, la consuetudine che esentava dal versamento di
diritti doganali le sete crude di manganello destinate ai mercati genovesi,
sulla base di un «privilegio particolare» concesso dal sovrano alla «nazione
genovese», consuetudine che avrebbe dovuto tagliare la testa al toro, superando
i dubbi circa l’applicabilità o meno dello status di cittadino messinese dell’Oliva
Cattaneo, ma che nel contempo cozzava con i diritti doganali versati in passato
da altri mercanti genovesi e regolarmente incassati dal baiulo di S. Lucia.
Purtroppo la lacunosità delle
fonti non consente di conoscere l’esito della controversia (ancora in corso nel
1581), che conferma ancora una volta lo stretto legame esistente tra il mercato
genovese e le sete prodotte nel Messinese, un legame lungo e duraturo evidenziato
da pregevoli saggi pubblicati anche negli ultimi decenni. E conferma altresì
l’importanza della produzione delle sete gregge a S. Lucia, dove peraltro nel
1588 il consiglio comunale deliberò di finanziare il cantiere dell’odierna
Cattedrale imponendo proprio una gabella di dieci grani per «per ogni libra di
sita cruda di manganello». Importanza della produzione serica che viene
ribadita da alcuni documenti risalenti al 1592, allorquando gli amministratori
comunali lamentarono l’utilizzo improprio al di fuori del territorio comunale
dell’acqua del «fiume grande», una circostanza che arrecava seri disagi ai
Luciesi impegnati nella gelsicoltura, primo tra tutti la penuria di acqua per
uso irriguo che non consentiva di «bevirare li celsi in molto detrimento delle
gabelle regie maxime della seta che molto importa al servitio di Sua Maestà».
Acqua del fiume che veniva altresì impiegata, oltre che per alimentare i
diversi mulini ad acqua, per «uso de’ manganelli de uxiri sita et impiri
cisterni» (cfr. Corte Giuratoria, vol. 3A 1590-1595, anno 1592, f. 138v).
Un commercio fiorente, quello
delle sete crude di manganello prodotte nelle alture luciesi e destinate alle
manifatture genovesi, che alla fine del Cinquecento si affiancava all’abbondante
produzione vinicola (di cui rimane traccia nei numerosi provvedimenti
consiliari con i quali veniva deliberato il calmiere per regolamentare le
compravendite dei “vini mustali”) ed al più importante settore dell’economia di
S. Lucia: l’olivicoltura. Ne fa fede un documento d’archivio del 1579, una
lettera viceregia da cui emerge la pratica, diffusa tra gli agricoltori
luciesi, di estirpare nelle zone boschive olivi selvatici per poi ripiantarli
nei terreni agricoli, dove i contadini di S. Lucia li innestavano
(“insitàvano”) con le usuali varietà fruttifere.
L’olivo e l’olivastro:
il provvedimento viceregio del 1579
Philippus etc.
Nob. Regij Fideles diletti ni è
stato supplicato da vostra parte et per noi in consiglio patrimoniale provisto
del tenor sequente Illustrissimo et Excellentissimo Signor li
magnifici giurati della terra di S.ta Lucia dicino a Vostra Excellenza
qualmente l’arbitrio principale de decta terra fu et è de fare olivari per esser
il territorio multo acto et innante la pragmatica li cittatini spiantavano
olivastri salvagi nelli boschi et quelli portavano et piantavano in li loro
possessione et doppo li insitavano e li redduciano in olivari domestici et
stante la ditta pragmatica li cittatini per non si mectere in dubietà non fanno
più detti arbitrij lo che è grandissimo interesse a detti cittatini et si bene
detta pragmatica non comprehendesse questo a la mente del principe non fu ne è
tale non di meno per levarse la detta dubietà supplicano Vostra Excellentia
resti servita ordinare che si faccino lettere declaratorie che li detti
cittatini et habitatori possiano spiantare detti olivastri selvagij da detti
boschi et quelli piantare in detti loro possessioni reconosciuti prima per li
magnifici Iurati che pro tempore sarranno in detta terra ut altissimus Panhormi
xi° maij VII Ind. 1579 Fiant littere oportune Franciscus de Aurello magister
not.s per executione de la quale nostra provisione declaramo et volimo chi
li cittatini et habitatori di questa terra possiano liberamente absque *** ***
spiantare et fare spiantare dalli boschi et terre inculte de questa terra
olivastri selvagi ad effectu de piantarli in le terre cultivate et doppo
insitarli per redducirli in olivari domestici con che prima faccino nota in
l’atti dell’officio vostro della quantità de olivastri selvagi che spiantiranno
et si oblighino quelli piantar seu far piantare in le terre cultivate et doppo
insitarli seu farli insitare declarando li lochi d’onde li spiantano et dove
l’haveranno a piantare ordinando per la presente a tutti et singuli officiali
de quista terra et del regno presenti et futuri magiori et minori chi debbiano
la presente observare et fare observare per quanto la gratia regia teneno chara
et sutto pena di florini mille applicandi al regio fisco quelli a li quali si
può imponere pena dat. Panhormi die XXIII° maij VII Ind. 1579.
Marco
Antonio Colonna
[Archivio Storico comunale di
S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, f. 532r]
Da Santa Lucia a Genova:
le sete crude di manganello
Philippus etc.
Spett. Regie Consiliarie
dilette habbiamo ricevuto le lettere vostre di X° del presenti et inteso quanto
scrivete de la essencione che pretende il magnifico Sebastiano Cattaneo in
virtù di plegio di citadinanza di questa città et havendo considerato il danno
notabile che viene a resoltare alli dritti delle dohane habbiamo commesso il
negocio al Tribunale del Patrimonio che lo proveda de iustitia et pro ***
ordinamo che voi fintanto che non vi sia da noi et del detto Tribunale
altrimenti ordinato non debbiate a detto Cattaneo ammetterlo a franchezza alcuna
per le robbe et mercancie che si immettino in questa città et exthraino di
quella per cunto suo ma li farreti pagare li dritti del modo et forma come ha
pagato per il passato facendo registrare la presenti in li atti di questa Regia
Secrezia et dell’esequito ni darreti adviso dat. Panormi die 26 marcij VIII
Ind. 1580
Marco
Antonio Colonna
[Archivio Storico comunale di
S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, f. 655r]
Die primo settembris VIII Ind.
1580
Magnificus Franciscus Rivalora
Ienuensis et habitat. et civis messanensis testis iuratus et interrogatus (…)
dixit che ipso testimonio sa et ha visto di deci anni qua che li siti crudi di
manganello che si extrahino di questa Città per la Città di Genoa su franchi di
dohana et non pagano altro che la caxa et lo novo imposto di dinari vinti per
ogni cantaro di sita che si extrai (…) [Archivio Storico comunale di S. Lucia
del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, f. 673v]
Eodem
[Die II settembris VIII Ind. 1580, ndr]
Magnificus Dominicus Donato
mercator ianuensis messane commorans testis iuratus et interrogatus supra ***
*** dixit che isso testimonio sa come scrivano et che *** *** magnifico
Sebastiano Oliva per *** che tutta la sita che mastro Conforto di Nucita
comprao in la terra di S.ta Lucia in questo presenti anno fu accattata con li
denari et di ordini di esso magnifico di Oliva et ditta sita si portao in
questa Città di Messina con animo di exthrairsi si come si extraio et ibarcò
per la cità di Genoa con li galeri (…). [Archivio Storico comunale di S. Lucia
del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, f. 674r]
Eodem
[Die II settembris VIII Ind. 1580, ndr]
Magnificus Hieronimus de Pactis
*** testis Iuratus et interrogatus super *** *** dixit qualmenti in questo misi
di marzo proximo preterito lo magnifico Sebastiano Oliva volendo comprari certi
siti in la terra di Sancta Lucia in lo presenti anno al suo tempo cercava
alcuna persona fidata et habile et isso magnifico soprascritto testimonio ci
invitao a mastro Conforto di Nucita et sopra la *** et plegeria di esso
soprascritto testimonio li comprao libri 1.711 di sita cruda di manganello di
detta terra di Sancta Lucia et per isso soprascritto testimonio ci la fici
consignari in questa Città in la fera in questo misi di augusto le quali siti
foro comprati de ordine et con li denari di esso magnifico di Oliva lo quali
magnifico di Oliva è messinesi in virtù di suo privilegio di questa città et
per questo ha gaudito li franchizi et preheminentij che gaudino tutti li altri
messinisi di quello che ha visto et intiso isso magnifico testimonio et detto
magnifico di Oliva dicia che detta seta la volia extraheri per la città di
Genoa et ci la vitti imbarcari in fera con altri // siti soi li quali poi li
dissi che si imbarcao con li galeri di Fiorenza sopra li quali siti ci fici la
sicurtà per li atti di notar Iohanni Cenoni Casella (…) [Archivio Storico
comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, ff. 674v e 675r]
Lo magnifico Joan Battista
Crisafi fa intendiri a Vostra Signoria qualmenti lo anno proximo passato si
trovao baglio di questa terra in lo quali lo *** mastro Conforto Nichita
comprao et fichi comprari multa quantità et summa di sita assendenti a la summa
di libri milli et setti chento per nome et *** di lo magnifico Bastiano Cataneo
et Oliva genuisi lo quali per *** genuisi et per una provista di la Excellentia
Sua Panormi die 26 marcij VIII Ind. 1580 si ordina che il detto magnifico de
Cataneo non sia admiso ad franchezza alcuna come chitatino di Missina ma
pagassi il dritto sicome per ditta lettera a la quali in omnibus et per omnia
*** relattio et per una fide fatta ad istantia de ipso exponenti data 30 de
agusto Messane la quale fa fede ed dona certezza indubitata che lo ditto
magnifico de Oliva et Cataneo come genuisi paga la raggione di la reggia dohana
lo che non pagano li missinisi si come potrà Vostra Signoria apertamenti videre
per una fide die 19 augusti 1580 la quali si mandano a Vostra Signoria inclusi //
in processo compilato infra ipso magnifico exponenti et lu *** mastro Conforto
Nichita et per multi testimoni digni de fide pro ut in ipso processu claramenti
si prova li genuisi haveri sempri pagatu in quista terra la raggione di la
dohana havendo comprato seu fatto comprari sita operata in questa terra ad
raxuni di grana XVIII per unza et accussi sempre si havi hobservato in questa
terra et ad presens et de presente accussì e
in *** observantia si come in detto processu a lo quali in omnibus et
singulis et per omnia *** relattio si divi condemnari lo ditto mastro Confortu
Nichita et constringiri di pagari la raxuni di lo dritto di la duana ed ipso
magnifico exponenti non obstanti li allegattioni *** di la parti adversa la
quali si faza provari ex auditu auditus comme non pagato ditto de Cataneo et de
*** lo che non fa fidi alcuna pro tu est (…) [Archivio Storico comunale di S.
Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, anno 1581, f. 633r e 633v]
Di seguito tre atti privi di precisa
datazione, ma comunque riconducibili al 1580
(…) tutta quella sita cruda di
manganello che accattao mastro Conforto di Nichita in la terra di Santa Lucia
per lo anno presenti fu accattata con li denari et di ordini di lo magnifico
Sebastiano Oliva et Cattaneo lu quali è missinisi et godi tutti li immunità
franchizzi prerogativi et preheminentij che godino tutti li altri missinisi
ultra (?) che supraditta sita si portao in la città di Messina con animo di
extrahirsi per la città di Ienoa così come detto suprascrittu di Oliva quella
sita propria che accattao detto mastro Conforto extrahio et mandao in detta
città di Ienoa (…). [Archivio Storico comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B,
f. 619v]
(…) è di consuetudini et
antiqua observantia che quella sita la quali si compra in qualsivoglia parti
del regno per qualsivoglia persuna et quilla poi si extrahi et manda in la
città di Ienova ha stato cossì come è sempri franca di qualsivoglia raggione di
gabella et dohana che fussi in detta terra o città undi si ha comprato et
sempri si ha *** da detta terra et città senza pagare dritto di gabella alcuna
(…). [Archivio Storico comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, f. 620r]
Magnificus *** *** mercator
ianuensis Messane commorans testis iuratus et interrogavit (…) dixit che di
dudici anni in qua che ispo testimonio habita et commora in questa Città ha
visto usari et pratticari che tutti li siti crudi di manganello li quali venino
di qualsivoglia parti del regno in questa Città et qua si cumprano et si
exthraino per genoisi per la città di Genoa su stati et su in questa Città franchi
di dohana et questa ancora è privilegio particolari conceso per Sua Magestà
alla nationi genoese [Archivio Storico
comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, f. 673r]
La penuria d’acqua
minaccia i gelsi: la lettera “confirmatoria” del 1592
Illustrissimo et
Eccellentissimo Signore.
Li Giorati e Sindaco della
Città di S.ta Lucia dicino a Vostra Eccellenza che in esso territorio vi è una
quantità di acqua chiamata lo fiume grande di essa Città quale è stato solito
macinare li molini e li spandenti di essa si hanno venduto a diversi persone li
quali hanno tirato l’acqua di detti spandenti fori il territorio di essa Città
in detrimento delli populi li quali non si hanno possuto servire di detti
spandenti et hanno mancato di bevirarsi li possessioni delli cittaddini e consequentemente
si hanno venuto a diminuire li frutti che produciano detti possessioni et
particularmenti per non si havere possuto bevirare li celsi in molto detrimento
delle gabelle regie maxime della seta che molto importa al servitio di Sua
Maestà (…). [Archivio Storico comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 3A 1590-1595,
anno 1592, f. 140r]