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«Si custodiscono - rilegati in pergamena ma ancora in disordine e in pericolo di rapido deterioramento - importanti collezioni di documenti e manoscritti della più remota antichità, la più parte concernenti le varie attività amministrative: Corte Civile, Corte Giuratoria e "Insinue", cioè registrazioni di Atti notarili. Particolare interesse presentano i 12 volumi (più volte citati) della "Giuliana" del Notaro Parisi il quale, con pazienza certosina, vi sunteggiò - intorno al 1750 - gli Atti più importanti degli antichi Notari; le "Scritture" di D. Marco Cocuzza e il "Libro del Sindaco" con trascrizione di documenti preziosi. Tanta documentazione storica è stata finora pressocché ignorata dagli studiosi, e non soltanto da essi. Ci auguriamo che questo materiale, organicamente ordinato, possa costituire fonte di studio e di consultazione, divenendo nucleo prezioso di una civica biblioteca che non dovrebbe mancare in una cittadina di così splendide origini» (P. Giovanni Parisi T.O.R., S. Lucia e il "Melan" nel mito e nella storia, Tip. "S. Cuore", S. Lucia del Mela 1973, pagg. 385-386).

mercoledì 24 ottobre 2012

L’economia luciese alla fine del Cinquecento: quando le sete gregge prodotte a S. Lucia venivano imbarcate sui velieri diretti a Genova.




La seta fu dal Cinquecento all’Ottocento una delle colonne portanti dell’economia luciese, basata anche e soprattutto sulla produzione olearia ed in parte su quella vinicola. E probabilmente fu tale anche nel Medioevo, anche se allo stato attuale delle ricerche non vi sono fonti che possano attestare una massiccia diffusione della coltivazione dei gelsi, dell’allevamento del baco da seta e della conseguente produzione serica in epoca antecedente l’età moderna.

Che la produzione di sete gregge fosse assai fiorente sul finire del Cinquecento emerge senza alcun dubbio da una nutrita serie d’incartamenti custodita presso l’Archivio Storico comunale. Si tratta della controversia legale sorta tra l’organo periferico dell’amministrazione finanziaria statale, il baiulo di S. Lucia, ed un mercante genovese, Sebastiano Oliva Cattaneo, che nel marzo 1580 aveva incaricato un intermediario luciese, il maestro falegname Conforto Nocito, al fine d’incettare nel territorio comunale della stessa S. Lucia un imponente quantitativo di sete gregge.  Il Nocito venne coadiuvato a sua volta da Girolamo Patti, che trasportò sino a Messina l’imponente partita acquistata nelle alture luciesi, ben 1.711 libbre (pari a circa mezza tonnellata) di «sita cruda di manganello», un prodotto semilavorato pazientemente estratto dai bozzoli impiegando  un rudimentale ordigno rotante, il manganello appunto, che permetteva di ricavare un prodotto già portato ad una fase di iniziale finitura. Seta greggia, dunque, che giunta alla fiera di Messina, era l’agosto del 1580, fu presto imbarcata in quel porto sulle galere in partenza alla volta di Genova, previa stipula di apposita polizza (“securtà”) destinata ad assicurare l’intero carico.

Dall’interessante documentazione emerge dunque un fiorente commercio di esportazione verso i mercati genovesi, i quali assorbivano già da tempo la seta greggia prodotta dai Luciesi. Ne fa fede una dichiarazione redatta da Giovanni Battista Crisafi, baiulo di S. Lucia, il quale era in grado di provare che i mercanti  «genuisi haveri sempri pagatu in quista terra» i diritti doganali ogni qual volta procedevano all’acquisto di sete gregge, contrariamente a Sebastiano Oliva Cattaneo che invece si era sottratto al versamento doganale a favore dell’erario sulla base di un privilegio che lo esentava in quanto in possesso dello status di cittadino messinese, status - contestato tuttavia dal baiulo luciese - che appunto lo avrebbe esentato dal versamento di gabelle e diritti doganali, ivi inclusi quelli dovuti al baiulo Crisafi. Ne nacque un’aspra lite tra baiulo, da una parte, e mercante genovese, con lo status di cittadino messinese, dall’altra.  Una lite che in un primo tempo sembrò dare ragione al baiulo, il quale nelle more del giudizio pendente innanzi il Tribunale del Real Patrimonio incassò dal viceré Marco Antonio Colonna l’utile risultato di introitare comunque i diritti doganali prescindendo dall’applicazione di qualsivoglia esenzione.

L’Oliva Catteneo da parte sua non restò comunque a guardare e chiamò a testimoniare alcuni suoi colleghi genovesi. Come Domenico Donato e Francesco Rivarola, quest’ultimo divenuto anch’egli cittadino messinese. Il Rivarola peraltro citò, a sostegno delle ragioni dell’Oliva Cattaneo, la consuetudine che esentava dal versamento di diritti doganali le sete crude di manganello destinate ai mercati genovesi, sulla base di un «privilegio particolare» concesso dal sovrano alla «nazione genovese», consuetudine che avrebbe dovuto tagliare la testa al toro, superando i dubbi circa l’applicabilità o meno dello status di cittadino messinese dell’Oliva Cattaneo, ma che nel contempo cozzava con i diritti doganali versati in passato da altri mercanti genovesi e regolarmente incassati dal baiulo di S. Lucia.

Purtroppo la lacunosità delle fonti non consente di conoscere l’esito della controversia (ancora in corso nel 1581), che conferma ancora una volta lo stretto legame esistente tra il mercato genovese e le sete prodotte nel Messinese, un legame lungo e duraturo evidenziato da pregevoli saggi pubblicati anche negli ultimi decenni. E conferma altresì l’importanza della produzione delle sete gregge a S. Lucia, dove peraltro nel 1588 il consiglio comunale deliberò di finanziare il cantiere dell’odierna Cattedrale imponendo proprio una gabella di dieci grani per «per ogni libra di sita cruda di manganello». Importanza della produzione serica che viene ribadita da alcuni documenti risalenti al 1592, allorquando gli amministratori comunali lamentarono l’utilizzo improprio al di fuori del territorio comunale dell’acqua del «fiume grande», una circostanza che arrecava seri disagi ai Luciesi impegnati nella gelsicoltura, primo tra tutti la penuria di acqua per uso irriguo che non consentiva di «bevirare li celsi in molto detrimento delle gabelle regie maxime della seta che molto importa al servitio di Sua Maestà». Acqua del fiume che veniva altresì impiegata, oltre che per alimentare i diversi mulini ad acqua, per «uso de’ manganelli de uxiri sita et impiri cisterni» (cfr. Corte Giuratoria, vol. 3A 1590-1595, anno 1592, f. 138v).

Un commercio fiorente, quello delle sete crude di manganello prodotte nelle alture luciesi e destinate alle manifatture genovesi, che alla fine del Cinquecento si affiancava all’abbondante produzione vinicola (di cui rimane traccia nei numerosi provvedimenti consiliari con i quali veniva deliberato il calmiere per regolamentare le compravendite dei “vini mustali”) ed al più importante settore dell’economia di S. Lucia: l’olivicoltura. Ne fa fede un documento d’archivio del 1579, una lettera viceregia da cui emerge la pratica, diffusa tra gli agricoltori luciesi, di estirpare nelle zone boschive olivi selvatici per poi ripiantarli nei terreni agricoli, dove i contadini di S. Lucia li innestavano (“insitàvano”) con le usuali varietà fruttifere.


L’olivo e l’olivastro: il provvedimento viceregio del 1579

Philippus etc.
Nob. Regij Fideles diletti ni è stato supplicato da vostra parte et per noi in consiglio patrimoniale provisto del tenor sequente Illustrissimo et Excellentissimo Signor li magnifici giurati della terra di S.ta Lucia dicino a Vostra Excellenza qualmente l’arbitrio principale de decta terra fu et è de fare olivari per esser il territorio multo acto et innante la pragmatica li cittatini spiantavano olivastri salvagi nelli boschi et quelli portavano et piantavano in li loro possessione et doppo li insitavano e li redduciano in olivari domestici et stante la ditta pragmatica li cittatini per non si mectere in dubietà non fanno più detti arbitrij lo che è grandissimo interesse a detti cittatini et si bene detta pragmatica non comprehendesse questo a la mente del principe non fu ne è tale non di meno per levarse la detta dubietà supplicano Vostra Excellentia resti servita ordinare che si faccino lettere declaratorie che li detti cittatini et habitatori possiano spiantare detti olivastri selvagij da detti boschi et quelli piantare in detti loro possessioni reconosciuti prima per li magnifici Iurati che pro tempore sarranno in detta terra ut altissimus Panhormi xi° maij VII Ind. 1579 Fiant littere oportune Franciscus de Aurello magister not.s per executione de la quale nostra provisione declaramo et volimo chi li cittatini et habitatori di questa terra possiano liberamente absque *** *** spiantare et fare spiantare dalli boschi et terre inculte de questa terra olivastri selvagi ad effectu de piantarli in le terre cultivate et doppo insitarli per redducirli in olivari domestici con che prima faccino nota in l’atti dell’officio vostro della quantità de olivastri selvagi che spiantiranno et si oblighino quelli piantar seu far piantare in le terre cultivate et doppo insitarli seu farli insitare declarando li lochi d’onde li spiantano et dove l’haveranno a piantare ordinando per la presente a tutti et singuli officiali de quista terra et del regno presenti et futuri magiori et minori chi debbiano la presente observare et fare observare per quanto la gratia regia teneno chara et sutto pena di florini mille applicandi al regio fisco quelli a li quali si può imponere pena dat. Panhormi die XXIII° maij VII Ind. 1579.
Marco Antonio Colonna
[Archivio Storico comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, f. 532r]


Da Santa Lucia a Genova: le sete crude di manganello

Philippus etc.
Spett. Regie Consiliarie dilette habbiamo ricevuto le lettere vostre di X° del presenti et inteso quanto scrivete de la essencione che pretende il magnifico Sebastiano Cattaneo in virtù di plegio di citadinanza di questa città et havendo considerato il danno notabile che viene a resoltare alli dritti delle dohane habbiamo commesso il negocio al Tribunale del Patrimonio che lo proveda de iustitia et pro *** ordinamo che voi fintanto che non vi sia da noi et del detto Tribunale altrimenti ordinato non debbiate a detto Cattaneo ammetterlo a franchezza alcuna per le robbe et mercancie che si immettino in questa città et exthraino di quella per cunto suo ma li farreti pagare li dritti del modo et forma come ha pagato per il passato facendo registrare la presenti in li atti di questa Regia Secrezia et dell’esequito ni darreti adviso dat. Panormi die 26 marcij VIII Ind. 1580
Marco Antonio Colonna
[Archivio Storico comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, f. 655r]


Die primo settembris VIII Ind. 1580
Magnificus Franciscus Rivalora Ienuensis et habitat. et civis messanensis testis iuratus et interrogatus (…) dixit che ipso testimonio sa et ha visto di deci anni qua che li siti crudi di manganello che si extrahino di questa Città per la Città di Genoa su franchi di dohana et non pagano altro che la caxa et lo novo imposto di dinari vinti per ogni cantaro di sita che si extrai (…) [Archivio Storico comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, f. 673v]


Eodem [Die II settembris VIII Ind. 1580, ndr]
Magnificus Dominicus Donato mercator ianuensis messane commorans testis iuratus et interrogatus supra *** *** dixit che isso testimonio sa come scrivano et che *** *** magnifico Sebastiano Oliva per *** che tutta la sita che mastro Conforto di Nucita comprao in la terra di S.ta Lucia in questo presenti anno fu accattata con li denari et di ordini di esso magnifico di Oliva et ditta sita si portao in questa Città di Messina con animo di exthrairsi si come si extraio et ibarcò per la cità di Genoa con li galeri (…). [Archivio Storico comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, f. 674r]


Eodem [Die II settembris VIII Ind. 1580, ndr]
Magnificus Hieronimus de Pactis *** testis Iuratus et interrogatus super *** *** dixit qualmenti in questo misi di marzo proximo preterito lo magnifico Sebastiano Oliva volendo comprari certi siti in la terra di Sancta Lucia in lo presenti anno al suo tempo cercava alcuna persona fidata et habile et isso magnifico soprascritto testimonio ci invitao a mastro Conforto di Nucita et sopra la *** et plegeria di esso soprascritto testimonio li comprao libri 1.711 di sita cruda di manganello di detta terra di Sancta Lucia et per isso soprascritto testimonio ci la fici consignari in questa Città in la fera in questo misi di augusto le quali siti foro comprati de ordine et con li denari di esso magnifico di Oliva lo quali magnifico di Oliva è messinesi in virtù di suo privilegio di questa città et per questo ha gaudito li franchizi et preheminentij che gaudino tutti li altri messinisi di quello che ha visto et intiso isso magnifico testimonio et detto magnifico di Oliva dicia che detta seta la volia extraheri per la città di Genoa et ci la vitti imbarcari in fera con altri // siti soi li quali poi li dissi che si imbarcao con li galeri di Fiorenza sopra li quali siti ci fici la sicurtà per li atti di notar Iohanni Cenoni Casella (…) [Archivio Storico comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, ff. 674v e 675r]


Lo magnifico Joan Battista Crisafi fa intendiri a Vostra Signoria qualmenti lo anno proximo passato si trovao baglio di questa terra in lo quali lo *** mastro Conforto Nichita comprao et fichi comprari multa quantità et summa di sita assendenti a la summa di libri milli et setti chento per nome et *** di lo magnifico Bastiano Cataneo et Oliva genuisi lo quali per *** genuisi et per una provista di la Excellentia Sua Panormi die 26 marcij VIII Ind. 1580 si ordina che il detto magnifico de Cataneo non sia admiso ad franchezza alcuna come chitatino di Missina ma pagassi il dritto sicome per ditta lettera a la quali in omnibus et per omnia *** relattio et per una fide fatta ad istantia de ipso exponenti data 30 de agusto Messane la quale fa fede ed dona certezza indubitata che lo ditto magnifico de Oliva et Cataneo come genuisi paga la raggione di la reggia dohana lo che non pagano li missinisi si come potrà Vostra Signoria apertamenti videre per una fide die 19 augusti 1580 la quali si mandano a Vostra Signoria inclusi // in processo compilato infra ipso magnifico exponenti et lu *** mastro Conforto Nichita et per multi testimoni digni de fide pro ut in ipso processu claramenti si prova li genuisi haveri sempri pagatu in quista terra la raggione di la dohana havendo comprato seu fatto comprari sita operata in questa terra ad raxuni di grana XVIII per unza et accussi sempre si havi hobservato in questa terra et ad presens et de presente accussì e  in *** observantia si come in detto processu a lo quali in omnibus et singulis et per omnia *** relattio si divi condemnari lo ditto mastro Confortu Nichita et constringiri di pagari la raxuni di lo dritto di la duana ed ipso magnifico exponenti non obstanti li allegattioni *** di la parti adversa la quali si faza provari ex auditu auditus comme non pagato ditto de Cataneo et de *** lo che non fa fidi alcuna pro tu est (…) [Archivio Storico comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, anno 1581, f. 633r e 633v]

Di seguito tre atti privi di precisa datazione, ma comunque riconducibili al 1580

(…) tutta quella sita cruda di manganello che accattao mastro Conforto di Nichita in la terra di Santa Lucia per lo anno presenti fu accattata con li denari et di ordini di lo magnifico Sebastiano Oliva et Cattaneo lu quali è missinisi et godi tutti li immunità franchizzi prerogativi et preheminentij che godino tutti li altri missinisi ultra (?) che supraditta sita si portao in la città di Messina con animo di extrahirsi per la città di Ienoa così come detto suprascrittu di Oliva quella sita propria che accattao detto mastro Conforto extrahio et mandao in detta città di Ienoa (…). [Archivio Storico comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, f. 619v]


(…) è di consuetudini et antiqua observantia che quella sita la quali si compra in qualsivoglia parti del regno per qualsivoglia persuna et quilla poi si extrahi et manda in la città di Ienova ha stato cossì come è sempri franca di qualsivoglia raggione di gabella et dohana che fussi in detta terra o città undi si ha comprato et sempri si ha *** da detta terra et città senza pagare dritto di gabella alcuna (…). [Archivio Storico comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, f. 620r]


Magnificus *** *** mercator ianuensis Messane commorans testis iuratus et interrogavit (…) dixit che di dudici anni in qua che ispo testimonio habita et commora in questa Città ha visto usari et pratticari che tutti li siti crudi di manganello li quali venino di qualsivoglia parti del regno in questa Città et qua si cumprano et si exthraino per genoisi per la città di Genoa su stati et su in questa Città franchi di dohana et questa ancora è privilegio particolari conceso per Sua Magestà alla nationi genoese  [Archivio Storico comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 1B, f. 673r]


La penuria d’acqua minaccia i gelsi: la lettera “confirmatoria” del 1592
Illustrissimo et Eccellentissimo Signore.
Li Giorati e Sindaco della Città di S.ta Lucia dicino a Vostra Eccellenza che in esso territorio vi è una quantità di acqua chiamata lo fiume grande di essa Città quale è stato solito macinare li molini e li spandenti di essa si hanno venduto a diversi persone li quali hanno tirato l’acqua di detti spandenti fori il territorio di essa Città in detrimento delli populi li quali non si hanno possuto servire di detti spandenti et hanno mancato di bevirarsi li possessioni delli cittaddini e consequentemente si hanno venuto a diminuire li frutti che produciano detti possessioni et particularmenti per non si havere possuto bevirare li celsi in molto detrimento delle gabelle regie maxime della seta che molto importa al servitio di Sua Maestà (…). [Archivio Storico comunale di S. Lucia del Mela, Corte Giuratoria, vol. 3A 1590-1595, anno 1592, f. 140r]




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